Alcune indulgenze da lucrare sul santo Rosario e per la festa del Santo Rosario

Note preliminari:

  1. Condizioni abituali per le indulgenze plenarie:
    1. nessun attaccamento al peccato, anche veniale; nessuna remissione totale delle pene senza una totale detestazione delle colpe;
    2. confessione;
    3. comunione.
  2. Intenzione del Papa o della Chiesa:
    1. estirpazione delle eresie;
    2. conversione dei peccatori;
    3. pace tra i principi cristiani;
    4. esaltazione della Fede.

 

Si possono lucrare:
1) Per la recita del Rosario

a) indulgenze plenarie:

  1. una sola volta all’anno, recitando almeno un terzo del Rosario ogni giorno (Misteri gioiosi, o Misteri dolorosi, o Misteri gloriosi), scegliendo il giorno della ricezione dei Sacramenti, a condizione di aver utilizzato un Rosario benedetto da un Sacerdote domenicano o Sacerdote autorizzato (Nuovo Catalogo delle Indulgenze del Rosario della Sacra Congregazione delle Indulgenze, 29 agosto 1899 n. 1);
  2. l’ultima domenica del mese, recitando la Corona in comune almeno tre volte la settimana, in casa, in una Chiesa o in un Oratorio, e se in questa domenica, confessati e comunicati, si visiti una Chiesa o un Oratorio pubblico recitando una preghiera secondo le intenzioni della Chiesa;
  3. ogni volta che, confessati e comunicati, la Corona viene piamente recitata davanti al Santissimo Sacramento esposto o anche custodito nel Tabernacolo (Breve di Pio XI “Ad Sancti Dominici”, 4 settembre 1927 – ASS 1928, p.376);

b) indulgenze parziali:

  • 100 giorni per ogni “Pater Noster” e “Ave Maria” a condizione che sia stato recitato tutto il Rosario o almeno una terza parte e che il Rosario sia stato benedetto da un sacerdote domenicano o da un sacerdote autorizzato (Nuovo catalogo n°2);
  • di 5 anni e quaranta giorni ogni volta che si reciti la terza parte del Rosario (Nuovo catalogo n°3).

 

2) Per la festa del Santo Rosario

  1. se in detta festa, provvisti dei Sacramenti, ogniqualvolta (toties quoties), da mezzogiorno della vigilia e fino alla mezzanotte del giorno della festa, si visiti una Chiesa o un Oratorio pubblico o una effigie della Beata Vergine esposta in chiesa, in ricordo della vittoria di Lepanto ottenuta grazie al santo Rosario, e si preghi secondo le intenzioni della Chiesa (nota: confessione nell’ottava che precede o che segue; comunione del giorno prima o nell’ottava successiva; Nuovo catalogo, P .II n. 62, Can. 923);
  2. qualsiasi giorno durante l’ottava della festa del Santo Rosario, se provvisto dei Sacramenti, si visiti una Cappella dedicata alla Madonna del Rosario o una effigie della Beata Vergine ivi esposta, recitando una preghiera alle intenzioni della Chiesa (Nuovo catalogo n°63);
  3. se in detta Festa o in un giorno qualsiasi dell’ottava, confessati e comunicati, si visiti qualche chiesa o santuario e ivi si preghi secondo le intenzioni della Chiesa, purchè il giorno della festa o tutti i giorni dell’ottava, si reciti in qualche chiesa, sia pubblicamente sia privatamente, la terza parte del Rosario.