Una risposta già data

Il 28 gennaio 2020, il nostro Istituto aveva  risposto a L.-H. Remy (http://www.sodalitium.sodalitium.eu/merci-louis-hubert-remy/) a proposito della pseudo-ritrattazione di Mons. Guérard des Lauriers. M. Remy, non avendo argomenti per replicare, cambia argomento, e dalla pseudo-ritrattazione passa alla Tesi di Cassiciacum in sé stessa (“Di Louis-Hubert Remy e di Denoyelle Nessuna importanza, ciò che solo importa è la questione della Tesi”). Per una volta siamo d’accordo con lui.

Una domanda ripetuta, una risposta già data.

Parliamo della Tesi, allora. Ma parliamone con onestà intellettuale. Il sig. Remy infatti pone ripetutamente una domanda, facendo credere ai suoi lettori che da parte nostra non si voglia o non si sappia rispondere:

“Un solo problema già posto quattro volte e sempre senza risposta:
“QUAL E’ IL VALORE DEGLI ATTI DI UN PAPA MATERIALITER ?”
Mons. Guérard mi aveva risposto. Perché voi non rispondete? Forse la risposta vi impaurisce?
Sì, LA RISPOSTA VI FA PAURA. Mons. Guérard mi aveva risposto immediatamente: “NON HANNO ALCUN VALORE” , perché non c’è nessun’altra risposta. E la Tesi crolla”.

Eppure, il sig. Remy non ignora che la nostra rivista Sodalitium ha pubblicato nel n. 13 del maggio 1987, e recentemente ripubblicato, l’intervista a Mons. Guérard des Laurier nella quale il teologo domenicano risponde:

“Chi occupa la Sede apostolica [il Cardinale Montini, almeno dopo il 7 dicembre 1965, Mons. Luciani, Mons. Wojtyla] NON E’ PAPA FORMALITER. Non bisogna designarlo col nome di Papa.
Ciò equivale a dire che quell’ “occupante” NON E’ in alcuno dei suoi atti, il Vicario di Gesù Cristo. Questi atti, precisamente in quanto essi pretendono di essere atti del Papa, in quanto papa, SONO NULLI. Non si tratta di disobbedire agli “ordinazioni” emanate falsamente da Mons. Wojtyla, come se fosse Papa; poiché egli non è in atto il Vicario di Gesù Cristo; tutti gli “ordinazioni”  emanate a questo falso titolo sono VANI, NULLI, senza alcuna efficacia nella realtà. BISOGNA non disobbedire ma IGNORARE”.

Remy ci chiede compulsivamente una risposta e non si accorge (?!) che, pubblicando questo testo nella nostra rivista, abbiamo risposto, senza alcuna paura, fin dal 1987, ovvero 33 anni fa.

“E la tesi crolla”. Oppure non crolla?

Il problema di L.-H. Remy, e di chi ragiona come lui, è che se gli atti dell’occupante della Sede Apostolica sono nulli, allora la Tesi di Cassiciacum crollerebbe (mentre invece, chissà perché, non crollerebbe la dichiarazione di nullità di matrimonio richiesta e ottenuta da M. Remy). Peccato che Mons. Guérard non se ne sia accorto, giacché nella stessa intervista dichiara, tra le altre cose:

 “Nominare un Papa autentico richiede da un punto di vista canonico di aver constatato preliminarmente e dichiarato la reale vacanza della Sede occupata materialmente”.

“L’esistenza di un eventuale obex, scoperto a posteriori, sia nel “conclave” che elegge, sia nella persona così scelta, non è sufficiente a negare che questa sia almeno provvisoriamente “Papa” MATERIALITER. Infatti un dato certo, MA CHE NON E’ DI ORDINE ONTOLOGICO, non può essere immanente alle Norme divine stesse.

Un tal dato non può dunque aver valore e forza nella Chiesa che in virtù di un ordinamento e di una promulgazione fatta dall’autentica Autorità della Chiesa. E poiché tale Autorità, attualmente, fa difetto, nessuno è attualmente qualificato, nella Chiesa [ben inteso: la vera Chiesa, e non, in quanto presieduta da Mons. Wojtyla] per dichiarare che dopo il 7 dicembre 1965, il Cardinale Montini ha cessato di essere “Papa” MATERIALITER.

La stessa osservazione vale per gli  occupanti della Sede apostolica che sono succeduti al Cardinale Montini; ciò, soltanto NELLA MISURA IN CUI una “gerarchia” che è tale solo MATERIALITER può perpetuarsi. Tale perpetuazione non è per sé stessa impossibile.

“L’Apostolicità è una nota permanente così come lo è la Chiesa stessa. E’ necessario dunque ritenere assolutamente la norma senza la quale la successione apostolica sarebbe OGGETTIVAMENTE interrotta. Questa regola, imperiosa e evidente, è la seguente.

La persona fisica o morale che ha, nella Chiesa, qualità per dichiarare la vacanza totale della Sede apostolica è identica a quella che, nella Chiesa, ha qualità per provvedere alla provvisione della stessa Sede apostolica. Colui che dichiara di fatto: “Mons. Wojtyla non è Papa del tutto [neanche MATERIALITER]”, deve: o convocare il Conclave [!] oppure mostrare le lettere di credibilità che lo stabiliscono direttamente e immediatamente Legato di nostro Signore Gesù Cristo [!!]”.

Atti nulli, ma non senza conseguenze (anche nella Chiesa). Esempi ed analogie.

Ma L.-H. Remy, e chi ragiona come lui, non capisce come un soggetto possa essere privo di autorità o un suo atto possa essere nullo, e tuttavia avere delle conseguenze e degli effetti nella Chiesa. Vediamo di chiarirlo con alcuni esempi.

Nel matrimonio. Un matrimonio religioso, ad esempio, può essere nullo per vari motivi (impedimenti dirimenti, vizio di consenso, difetto di forma canonica). Tuttavia, dato il consenso scambiato dagli sposi davanti a testimoni, detto matrimonio putativo, pur essendo nullo, ha delle conseguenze:

i figli nati da detto matrimonio putativo sono legittimi e non illegittimi (canone 1114);
gli sposi putativi non possono contrarre nuove nozze se il loro matrimonio non viene prima dichiarato nullo dalla Chiesa (canone 1069 § 2);
in certi casi possono rendere valida la loro unione rimuovendo l’ostacolo che ne causava la nullità (canoni 1133-1136);
il matrimonio putativo può essere reso valido dalla Chiesa con la sanatio in radice, e per finzione giuridica essere dichiarato valido fin dall’inizio, anche quando era ancora nullo (canoni 1138-1139).

Come si vede, il consenso scambiato dagli sposi, benché nullo, non è nulla…

Negli atti giuridici della Chiesa. Il canone 209 stabilisce che in caso di errore comune o di dubbio positivo la Chiesa supplisce la giurisdizione (i singoli atti di giurisdizione), sia in foro interno che in foro esterno, in vista del bene comune. Una persona priva di giurisdizione, cioè, i cui atti sarebbero di per sé nulli e invalidi, può esercitare per supplenza della Chiesa degli atti validi di giurisdizione se ha un “titolo colorato” (quando gli è stato concesso un ufficio ecclesiastico in modo invalido, ma erroneamente creduto valido) o anche solo “stimato” o “putativo” (non c’è stata alcuna concessione, ma c’è motivo però di pensarlo). Come detto, questo vale sia per il foro esterno, sia per il foro interno (la confessione).

Nell’ipotesi del Papa eretico, quasi tutti gli autori sono concordi nell’affermare che se l’eresia è occulta, il soggetto – pur non essendo più membro della Chiesa – ne è ancora il Capo, per supplenza da parte di Cristo (cf Billuart, Garrigou-Lagrange). In questo caso la giurisdizione è supplita da Cristo stesso, non dalla Chiesa, e in maniera abituale, non solo per ogni singolo atto.

Nel caso del Grande Scisma, parteciparono al Conclave che elesse Papa Martino V durante il Concilio di Costanza i cardinali e altri prelati delle tre obbedienze (romana, avignonese e pisana), anche se tutti erano più o meno dubbi, e quelli di almeno due obbedienze su tre avevano solo un “titolo colorato”, ma non vero e reale, al cardinalato e quindi all’elezione. Si noti che l’eletto, pur creato cardinale dal Papa dell’obbedienza romana, se ne era separato per aderire a quello dell’obbedienza pisana, ed era stato pertanto scomunicato dal Papa “romano”.

E’ necessario che sussistano delle persone abilitate canonicamente (almeno da un ‘titolo colorato’) all’elezione papale.

Gli esempi addotti (non esaustivi) non riguardano ovviamente il caso che ci interessa (la questione dell’Autorità nella situazione attuale della Chiesa) ma aiutano a capire, per similitudine ed analogia, come degli atti privi di per sé di valore, anche da parte di soggetti privi di per sé di autorità, possano avere conseguenze giuridiche non secondarie nella Chiesa.

Ora, nella situazione attuale della Chiesa è verità di fede che il Papa abbia sempre (nel senso di: possa avere sempre) dei Successori sulla Sede di Pietro (Concilio Vaticano I, cost. Pastor aeternus, cap. II, “Se qualcuno dunque affermerà che non è per disposizione dello stesso Cristo Signore, cioè per diritto divino, che il beato Pietro abbia per sempre successori nel Primato sulla Chiesa universale, o che il Romano Pontefice non sia il successore del beato Pietro nello stesso Primato: sia anatema”). Questo non sarebbe possibile se divenisse impossibile avere un vero Papa sulla Sede di Pietro, come avverrebbe nel caso in cui venissero a mancare del tutto gli elettori del Papa.

Per un approfondimento della questione cf:
Sodalitium n. 55 (dicembre 2002): https://www.sodalitium.biz/lelezione-del-papa/,
Sodalitium n. 63 (marzo 2009): Una valida consacrazione episcopale è necessaria per essere Papa? https://www.sodalitium.biz/sodalitium_pdf/63.pdf
Sodalitium n. 67 (dicembre 2015) p. 15, “Papa, papato e Sede vacante…”https://www.sodalitium.biz/sodalitium_pdf/67/pdf

Non si può trattare con superficialità una questione che tocca così da vicino le verità di Fede.

P.S: Dettagli. Se non erro, non credo che ai tempi di Giovanni XXIII (o di Pio XII) fosse ancora in vigore il giuramento citato da L.-M. Remy, e tratto dal Liber Diurnus. Ancor meno credo di aver io stesso, nella serie di articoli sul “Papa del Concilio”, aver dimostrato con numerosi documenti che Giovanni XXIII era un membro della Contro-Chiesa: L.-H. Remy mi deve aver confuso con Malachi Martin. Infine, a proposito della questione da noi segnalata qui: https://www.sodalitium.biz/segnalazione/, L.-H. Remy ammette di essere il responsabile della riedizione del libro di Mme Bessonnet, ammette pure, dopo averlo negato, che Mme Bessonnet è la stessa persona che col nome di Francis André ha diffuso l’occultismo e lo gnosticismo, ammette che questo genere di persone cerca di infiltrarsi tra i cattolici e poi… “persiste et firma”, continuando a raccomandare il medesimo libro. Capisca chi può!